Tariffe
TARIFFE DI TRASPORTO PER L'ANNO TERMICO 2009-2010
Trimestre ottobre - dicembre 2009
Con delibera ARG/gas 135/09 l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha prorogato le proposte tariffarie per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale approvate con deliberazione ARG/gas 102/08.
Per quanto riguarda le condizioni tariffarie riguardanti i servizi di trasporto continuo ed interrompibile che Italcogim Trasporto applica per l'Anno Termico 2009-2010 si rimanda alla Tariffe dell' all'A.T. 2008-2009
Anno termico 2008-2009
Vengono di seguito pubblicate le condizioni tariffarie riguardanti i servizi di trasporto continuo ed interrompibile che Italcogim trasporto applica per l'Anno Termico 2008-2009.
Tali condizioni sono state calcolate secondo quanto stabilito dall'Autorità nella delibera n. 166/05 riguardante i criteri per il trasporto e il dispacciamento di gas naturale per il secondo periodo di regolazione.
Trasporto continuo
La tariffa di trasporto T per l’Utente che consegna il gas nel Punto di Entrata “e” e lo preleva al Punto di Riconsegna “r” è data dalla seguente formula:
T= ( Ke * CPe) + (Ku * CPu ) + (Kr * CRr) + CM + E *(CV + CVP)
dove:
- Ke: capacità conferita all’Utente nel Punto di Entrata e della Rete Nazionale di gasdotti [Sm³/g];
- CPe : corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulla Rete Nazionale di gasdotti relativo ai conferimenti nel Punto di Entrata e della Rete Nazionale di gasdotti [€/a/Sm³/g];
- Ku: capacità conferita all’Utente nel Punto di Uscita u della Rete Nazionale di gasdotti [Sm³/g];
- CPu: corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulla Rete Nazionale di gasdotti, relativo ai conferimenti nel Punto di Uscita u della Rete Nazionale di gasdotti [€/a/Sm³/g];
- Kr: capacità conferita all’Utente nel Punto di Riconsegna r delle Reti Regionali di gasdotti [Sm³/g];
- CRr: corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulle Reti Regionali, relativo ai conferimenti nel Punto di Riconsegna r delle Reti Regionali di gasdotti [€/a/Sm³/g];
- CM: corrispettivo di misura per ciascun Punto di Riconsegna [€/a];
- E: energia associata al gas immesso in rete [GJ];
- CV: corrispettivo unitario variabile [€/GJ/a];
- CVP: corrispettivo integrativo di trasporto relativo a nuovi potenziamenti della rete [€/GJ/a].
La tariffa di trasporto del gas è quindi costituita dalle seguenti componenti:
- quota capacity su RNG: ( Ke * CPe) + (Ku * CPu)
- quota capacity su RRG : (Kr * CRr)
- corrispettivo di misura: CM
- quota commodity: E *(CV + CVP)
Nel caso di trasporto attraverso la sola Rete Regionale di gasdotti senza transito per la Rete Nazionale, l’Utente non corrisponderà la quota capacity su RNG; inoltre, i corrispettivi CV e CVP saranno ridotti del 40% (art. 13.4 della delibera n.166/05).
Sui Punti di Consegna/Riconsegna dall’/all’Impresa Maggiore, non si applica alcun corrispettivo.
Quota capacity su RNG
Alla Rete Nazionale di gasdotti si applica un sistema tariffario di tipo "entry-exit": le tariffe pagate dall’Utente in ingresso ed in uscita dal sistema sono infatti svincolate dal percorso virtuale effettuato dal gas dell’Utente immesso nel Punto di Entrata “e” e prelevato nel Punto di Uscita “u”. Le tariffe di entry e di exit sono calcolate ed applicate dall'Impresa Maggiore per tutto il sistema di trasporto nazionale, ed i relativi ricavi saranno ripartiti tra Snam Rete Gas ed Italcogim Trasporto..
Quota capacity su RRG
A partire dall’Anno Termico 2007-2008, il corrispettivo unitario di capacità regionale è unico per tutto il sistema regionale italiano ed è calcolato dall’Impresa Maggiore ai sensi di quanto previsto dall’art. 11.3 della delibera n. 166/05.
Il corrispettivo di capacità massimo per il trasporto sulla Rete Regionale italiana per l'Anno Termico 2008-2009 è pari a:
Corrispettivo unitario di capacità per la Rete Regionale CRr = 1,307380 €/a/Sm³/g
I Punti di Riconsegna la cui distanza D dalla Rete Nazionale risulta inferiore a 15 Km godono di una riduzione proporzionale del corrispettivo secondo la formula:
Corrispettivo unitario di capacità per la Rete Regionale ridotto CRd = D/15 × CRr
Corrispettivo di misura
Il corrispettivo di misura CM sarà definito dall’Autorità con successivo provvedimento. Per l’Anno Termico 2008-2009, CM = 0.
Trasporto interrompibile
Secondo quanto previsto dall’art. 10.2 e 10.3 della delibera n. 166/05, nei Punti di Riconsegna su RR che alimentano i clienti finali con contratti di fornitura di gas naturale con clausola di interrompibilità ed impianti industriali con alimentazione dual-fuel, individuati ai sensi della “Procedura di emergenza per fronteggiare la mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi climatici sfavorevoli” approvata con decreto del MAP del 25 giugno 2004 ed aggiornata con decreto del MSE del 18 dicembre 2006, Italcogim Trasporto riconosce un corrispettivo di capacità CRr ridotto. Qualora, a fronte di ordine di interruzione ai sensi della suddetta Procedura, in tali Punti di Riconsegna si verifichino scostamenti tra la capacità utilizzata e la capacità complessivamente conferita al netto della capacità che beneficia della riduzione di cui sopra, Italcogim Trasporto applicherà, in luogo di tale riduzione, un corrispettivo CRr maggiorato.
Secondo quanto previsto dall’art. 18.6.1 della delibera n.166/05, per l’Anno Termico 2008-2009 la riduzione e la maggiorazione del CRr di cui sopra sono rispettivamente pari al 90% ed al 60%.
Al fine di poter accedere alle condizioni tariffarie offerte per il servizio di trasporto di tipo interrompibile, gli utenti devono fornire ad Italcogim Trasporto, contestualmente alla richiesta di capacità di trasporto, idonea documentazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) che certifichi che i clienti finali per i quali viene richiesta capacità di trasporto interrompibile siano stati inseriti nella comunicazione effettuata all’Impresa Maggiore attraverso il sistema informativo predisposto dalla stessa per la gestione delle comunicazioni previste dalla procedura di emergenza climatica.
Corrispettivo di trasporto su rete regionale nei casi di prelievi fuori punta
In accordo con quanto previsto dalla delibera n. 166/05 all’art. 12.4, per i Punti di Riconsegna su RR con prelievi concentrati in periodi fuori punta (così come definiti dalla delibera 166/05 e dal Codice di Rete di SGI), ovvero con prelievi giornalieri nei periodi di punta sempre inferiori al 10% della capacità conferita, Italcogim Trasporto riconosce una riduzione del 30% del corrispettivo CRr.
In accordo con quanto stabilito dall’art. 15.3.2 della delibera n. 137/02, qualora durante il periodo di punta il limite di cui sopra venga superato, Italcogim Trasporto applicherà, in luogo della riduzione tariffaria prevista, il corrispettivo CRr aumentato del 30%.
