Tariffe di distribuzione
La delibera ARG/gas 159/08 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito Autorità) ha introdotto la nuova metodologia di calcolo delle tariffe di distribuzione per il periodo di regolazione 2009 – 2012 (1 luglio 2009 – 31 dicembre 2012); in particolare ha fissato:
1. l’istituzione di sei ambiti nazionali all’interno dei quali sono state collocate tutte le regioni italiane;
2. l’introduzione di una tariffa obbligatoria – utilizzata per la fatturazione – composta dai seguenti elementi:
2.1. τ1, espresso in euro per punto di riconsegna;
2.2. τ3, differenziato per scaglione di consumo;
2.3. UG1, espresso in centesimi di euro/standard metro cubo;
2.4. GS, espresso in centesimi di euro/standard metro cubo;
2.5. RE, espresso in centesimi di euro/standard metro cubo;
2.6. RS, espresso in centesimi di euro/standard metro cubo;
3. l’articolazione della struttura tariffaria per la quota variabile della tariffa obbligatoria in otto scaglioni di consumo (in standard metri cubi/anno) uguale per tutti gli ambiti nazionali;
4. il calcolo di un coefficiente C per la correzione delle misure alle condizioni standard.
Con successiva delibera ARG/gas 64/09 l’Autorità ha integrato la tariffa obbligatoria con l’elemento UG2, espresso in euro per punto di riconsegna e in centesimi di euro/standard metro cubo.
La delibera ARG/gas 79/09 ha inoltre stabilito che:
1. ai consumi di competenza del primo semestre 2009, addebitati senza applicazione del coefficiente C, si applicano a titolo definitivo le opzioni tariffarie, secondo le disposizioni del comma 2.4 della deliberazione ARG/gas 159/08 (art. 4.2);
2. ai consumi di competenza del secondo semestre, addebitati con l’applicazione del coefficiente C, si applicano le tariffe obbligatorie di cui sopra (art. 4.3).
Dal 1° luglio 2009 e fino a tutto il 31 dicembre 2009 il Gruppo Italcogim si è – ulteriormente – avvalso della facoltà di applicare alle tariffe obbligatorie una maggiorazione a copertura dei costi di commercializzazione del servizio di distribuzione, pari a 32 centesimi di euro per punto di riconsegna, ai sensi degli artt. 5.1. e 5.2 della delibera ARG/gas 79/09.
Gli elementi UG1, GS, RE e RS possono subire variazioni trimestrali, mentre gli elementi τ1 e τ3 variano una volta l’anno in fase di revisione tariffaria.
Le tariffe obbligatorie, valide per il secondo semestre 2009, sono consultabili nelle tabelle allegate alla delibera ARG/gas 79/09, mentre le tariffe obbligatorie, valide per l’anno solare 2010, sono consultabili nelle tabelle allegate alla delibera ARG/gas 206/09.
Riferimenti:
ARG/gas 159/08
ARG/gas 64/09
ARG/gas 79/09
ARG/gas 206/09
Visualizza le tariffe ante ARG/gas 159/08 (fino al 30/06/2009)



