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Realizzazione esercizio impianti

Norme di riferimento per la realizzazione e l'esercizio degli impianti

Nell'attività di realizzazione della rete di distribuzione vengono osservate le norme di riferimento in vigore.
In particolare evidenziamo che vengono osservati:

  • la legge 6-12-1971, n. 1083, sulla sicurezza di impiego del gas combustibile;
  • il DM 24/11/1984 “Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8”, modificato per la parte relativa ai materiali con il D.M. 16-11-1999;
  • il D.Lgs. 14-8-1996, n. 494 “Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili” e successive modificazioni;
  • il D.M. 23-2-1971 e il D.M. 10-8-2004 (Modifiche alle "Norme tecniche per gli attraversamenti e per i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto");
  • DPR 6-06-2001 N. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, modificato dal D.Lgs. 27-12- 2002, N. 301;
  • le delibere dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas;
  • le norme tecniche specifiche per la sicurezza, pubblicate dall'ente nazionale italiano di unificazione (UNI), la cui osservanza fa presumere realizzati secondo le regole della buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza, i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile;
  • le Linee Guida dell'ATIG cui fanno riferimento le delibere dell'AEEG sopra citate.
 

 


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