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Accertamento sicurezza post contatore

 

ATTENZIONE
Per effetto delle “Disposizioni urgenti in deroga alla deliberazione 18 marzo 2004, n. 40/04 in tema di sicurezza post contatore gas nei comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009”, emanate con delibera AEEG ARG/gas 116/09 è inteso che per il seguente comune servito:
• TORRE DE’ PASSERI
• CAMPOTOSTO
• CAGNANO AMITERNO
• CAPITIGNANO
• MONTEREALE

fino al 30 aprile 2010 la fornitura di gas agli impianti di utenza nuovi può essere attivata previa acquisizione del modulo di cui all’Allegato E alla deliberazione 40/04, compilato nella sezione pertinente e firmato dall’installatore, fatto pervenire dal cliente finale al distributore

 

Selezioni il comune ove è ubicato l'allacciamento e invii la documentazione da sottoporre ad accertamento all'indirizzo riportato.


Comuni


Avviso pubblicato in conformità dei disposti di cui all'art 11.6 della delibera 40/04 - AEEG

L'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas ha emanato una direttiva inerente la regolamentazione delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas.
Attraverso le disposizioni contenute nella delibera n. 40/04, pubblicata sul sito internet www.autorita.energia.it nella versione integrata e modificata dalle successive:

  • deliberazione 129/04
  • deliberazione 43/05
  • deliberazione 192/05
  • deliberazione 47/06
  • deliberazione 87/06

l'Autorità ha inteso prevedere azioni e obblighi in capo alle aziende di distribuzione, alle aziende di vendita, alle ditte installatrici di impianti di utenza, ai Comuni e naturalmente ai clienti finali, finalizzati a garantire la sicurezza degli impianti a gas utilizzati dal cliente finale.

Italcogim Reti SpA informa che, sulla scorta delle esperienze maturate nei primi mesi di vigenza delle attività di accertamento documentale, non intende valersi della norma transitoria di cui agli artt. 18.2 e 18.3 della delibera 40/04, introdotti quale opzione dall'Autorità giusta deliberazione 192/05.

Sono interessati dalle disposizioni di cui sopra tutti gli impianti di utenza alimentati a gas, con la sola esclusione degli impianti destinati ad alimentare cicli produttivi industriali o artigianali.
Le Aziende di distribuzione hanno l'obbligo di subordinare l'inizio della erogazione del gas all'utenza, all'esito positivo dell'accertamento di conformità della documentazione di sicurezza attestante la rispondenza dell'impianto di utenza alle vigenti normative.
Le disposizioni di cui al regolamento dell'Autorità si applicano con decorrenze stabilite come segue:

  • Accertamenti su impianti di utenza nuovi dall'01/10/2004
  • Accertamenti su impianti di utenza modificati o riattivati dall'01/04/2009
  • Accertamenti su impianti di utenza in servizio dalla data che sarà definita dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas con apposito provvedimento.

» Modulistica e procedure


 

 


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